Medicina del Lavoro
Il nostro Ambulatorio di Medicina del Lavoro offre servizi completi dedicati alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori, nel pieno rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche).
Svolgiamo attività di sorveglianza sanitaria per aziende di ogni settore, con visite mediche mirate alla valutazione dell’idoneità alla mansione, accertamenti clinici e strumentali, monitoraggio dei rischi professionali e prevenzione delle patologie correlate al lavoro.
I nostri medici competenti operano con professionalità, riservatezza e attenzione alle specifiche esigenze aziendali, garantendo programmi sanitari personalizzati, gestione della documentazione e collaborazione costante con datori di lavoro, RSPP e figure aziendali coinvolte nella sicurezza.
L’ambulatorio è dotato di strumentazione moderna e ambienti confortevoli per assicurare un percorso di valutazione accurato e rapido. Siamo disponibili per visite periodiche, preventive, rientro al lavoro, cambio mansione, nonché per consulenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il nostro obiettivo è promuovere il benessere dei lavoratori e supportare le aziende nel creare un ambiente professionale sano, sicuro e conforme alla legge.
Le attività sono eseguite dal Medico Competente formalmente incaricato dal datore di lavoro il quale:
- Istituisce, informa e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a visita medica periodica.
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia della documentazione prodotta.
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
- Su richiesta del lavoratore interessato, rilascia copia della documentazione sanitaria quali esami di laboratorio, visite strumentali e visite specialistiche.
- Alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e consegna la documentazione stessa.
- In sede di visita di dimissione fornisce le informazioni riguardo la necessità e le modalità di conservazione dei dati sanitari trasferiti.
- Nei casi di esposizione a rischi non cancerogeni si fornirà al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio unitamente alle informazioni necessarie per il proseguimento dell’azione preventiva e le modalità di conservazione.
- Invia all’INAIL, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Fornisce autocertificazione relativa al possesso del titolo e del requisito di cui all’articolo 38.
- Esegue un sopralluogo/anno presso l’ambiente di lavoro.
- Partecipa alle riunioni di cui all’articolo 35.
- Comunica al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Comunica al Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi i risultati ottenuti nell’ambito dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria al fine di una più precisa valutazione del rischio.
- Alla cessazione dell’incarico, consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
- Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; all’organizzazione dell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori; all’organizzazione del servizio di primo soccorso.
- Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.
- Visite mediche periodiche, preventive e su richiesta del lavoratore, finalizzate alla verifica dell’idoneità alla mansione.
- Esami come audiometria, spirometria, ECG, test visivi, esami ematochimici e altri accertamenti legati ai rischi specifici.
- Programmi formativi per lavoratori e aziende, gestione della documentazione sanitaria e consulenza normativa.
- Supporto tecnico nella definizione dei protocolli sanitari e collaborazione con azienda/RSPP per la gestione dei rischi professionali.
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